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Stage nel Settore Turismo, pronta la guida 2011


In data 30.05.2011 Federalberghi in collaborazione con Italialavoro ha pubblicato la guida su “gli stage nel settore del turismo. Manuale operativo per l’organizzazione e la gestione dei tirocini formativi e di orientamento” che illustra le caratteristiche dell’istituto e la disciplina applicabile ai tirocini formativi e di orientamento, che costituiscono uno degli strumenti più adatti per:
► colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro;
► lo scostamento tra le competenze di chi cerca lavoro e quelle richieste dalle imprese.

Ciò detto ricordiamo che l’ordinamento italiano disciplina lo svolgimento dei tirocini in una pluralità di contesti: apprendistato, praticantato, inserimento lavorativo, riconoscimento dei titoli di studi, e molti altri ancora. Ognuno di tali contesti è contraddistinto da proprie peculiarità, sia in relazione alle finalità perseguite dal legislatore sia in relazione agli strumenti utilizzati. L’aspetto che viene affrontato principalmente dalla guida riguarda i soli tirocini formativi e di orientamento, comunemente chiamati “stage”. Gli “stage” hanno una triplice funzionalità per il tirocinante:
► formare il giovane attraverso l’alternanza tra studio e lavoro;
► agevolare le sue scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo lavorativo;
► canale di accesso al mercato del lavoro.

Tra gli aspetti evidenziati nella guida rileviamo i seguenti.

La disciplina applicabile: in assenza di una disciplina regionale di riferimento, i tirocini formativi e di orientamento sono regolati dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal decreto ministeriale di attuazione 25 marzo 1998, n. 1424. Sulla base di tali disposizioni l’azienda che accoglie un tirocinante è tenuta a favorire l’esperienza lavorativa del tirocinante attraverso la conoscenza diretta delle tecnologie e dell’organizzazione aziendale ed anche attraverso la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro. L’azienda ospitante non è invece obbligata a:
► assumere il tirocinante al termine dell’esperienza formativa;
► retribuirlo, ma può assegnargli una borsa di studio oppure, a sua discrezione, può corrispondergli un rimborso spese (ad esempio per il trasporto) e/o consentirgli di accedere gratuitamente alla mensa aziendale (o fornire un servizio sostitutivo a mezzo buoni pasto);
► sostenere oneri contributivi di tipo previdenziale e assistenziale.

I tirocinanti: nonostante non sia previsto un “tetto massimo” di età, questi possono accedere ai tirocini formativi e di orientamento solo se hanno assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Il tirocinante è tenuto a:
► svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
► rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
► mantenere la riservatezza riguardo a dati, informazioni o conoscenze sui processi produttivi e i prodotti, acquisite durante lo stage;
► seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o di altro tipo;
► rispettare i regolamenti aziendali.
Quanto previsto in merito ai tirocinanti italiani è applicabile anche ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari. Per quanto riguarda, invece, i cittadini extracomunitari il decreto interministeriale 22 marzo 200612 stabilisce che ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 secondo cui:
► il progetto di tirocinio formativo e di orientamento deve contenere l'indicazione della carta o del permesso di soggiorno di cui è munito il cittadino straniero con la specificazione del relativo numero, del motivo per il quale è stato concesso, della data di rilascio e di quella di scadenza;
► qualora il tirocinante non appartenente all'Unione europea sia residente all'estero, ai fini del rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, si applicano le disposizioni del testo unico sull’immigrazione e del relativo regolamento di attuazione concernenti gli stranieri che, per finalità formativa, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale;
► in caso di tirocinanti stranieri residenti all’estero, la convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del soggetto promotore, in aggiunta a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto nonché l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza; le regioni o il soggetto ospitante i tirocinanti possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a detti obblighi;
► il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto inizialmente previsto o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio; restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini non appartenenti all'Unione europea.

Progetto formativo: ad ogni tirocinio deve corrispondere un progetto formativo e di orientamento, in cui siano indicati:
► gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, in coerenza con il percorso formativo fino a quel momento svolto dal giovane;
► i nominativi del tutor incaricato dal soggetto promotore e del tutor aziendale;
► gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile;
► il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio, in modo tale che quest’ultima sia adeguata alla complessità del progetto stesso;
► il settore aziendale di inserimento, fermo restando che l’esperienza formativa può svolgersi anche in più settori della stessa azienda.

Durata del periodo di tirocinio: il tirocinio non ha una durata minima, purché l’esperienza svolta in azienda sia sufficiente alla realizzazione del progetto formativo, ma ha invece dei limiti massimi di durata, che variano a seconda della tipologia del tirocinante. In particolare:
► fino a 4 mesi: per gli studenti della scuola secondaria;
► fino a 6 mesi: per i lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità;
► fino a 6 mesi: per gli allievi degli istituti professionali di Stato o di corsi di formazione professionale e per gli studenti che frequentano attività formative post-diploma o postlaurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
► fino a 12 mesi: per gli studenti che frequentano corsi di laurea o di diploma universitario, dottorati di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione sia universitari che non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
► fino a 12 mesi: per le persone svantaggiate, con l’esclusione delle persone portatrici di handicap;
► fino a 24 mesi: per i soggetti portatori di handicap.

Fonte: Redazione La Lente sul Fisco