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Voucher, cambia la procedura


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 185/2016 con importanti novità sulla gestione dei voucher e relative comunicazioni.
I committenti imprenditori non agricoli  o  professionisti  che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti,  almeno  60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a  comunicare  alla  sede territoriale  competente  dell'Ispettorato  nazionale   del   lavoro, mediante sms o posta elettronica,  i  dati  anagrafici  o  il  codice fiscale del lavoratore, indicando, altresi', il luogo,  il  giorno  e l'ora  di  inizio  e  di  fine  della  prestazione.  
I   committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso  termine con le stesse modalita' di cui al primo periodo, i dati  anagrafici o il codice fiscale del  lavoratore,  il  luogo  e  la  durata  della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore  a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalita' applicative  della  disposizione di cui al primo periodo nonche' ulteriori modalita' di  comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.
In  caso  di  violazione degli obblighi di cui  al  presente  comma  si  applica  la  sanzione amministrativa da euro 400 ad  euro  2.400  in  relazione  a  ciascun lavoratore per cui e' stata omessa la comunicazione. Non  si  applica la  procedura  di  diffida  di  cui  all'articolo  13   del   decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Per scaricare il decreto clicca Decreto 185_2016