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Cosa cambia dall'Aspi al Naspi?


La recente approvazione del Jobs Act e l'introduzione della Naspi (a partire da maggio) ha modificato alcuni punti relativi agli ammortizzatori sociali, in particolare a quanto era previsto con l'Aspi.

REQUISITI DI ACCESSO Con la Naspi sono richieste 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la risoluzione del rapporto di lavoro, mentre con l'Aspi 2 anni di assicurazione e un anno di contribuzione nel biennio precedente (per la mini Aspi erano sufficienti 13 settimane negli ultimi 12 mesi).
Inoltre il lavoratore deve avere 30 giorni di lavoro effettivi nei 12 mesi che precedono l'interruzione del rapporto di lavoro, cosa non prevista per l'Aspi e per la Mini Aspi.
Con la Naspi il lavoratore deve inoltre partecipare ad attivazione lavorativa e percorsi di riqualificazione professionale attraverso i Servizi competenti, anche in questo caso non previsto per l'Aspi e Mini Aspi

COME SI CALCOLA Cambia il metodo di calcolo dell'indennità, la Naspi è rapportata agli ultimi 4 anni divio il numero di settimane contributive e moltiplicato per 4,33. L'Aspi invece è rapportata agli ultimi 2 anni. Anche il massimale varia a partire dal terzo mese, con la Naspi si riduce infatti del 3% per ogni mese successivo al terzo, mentre con l'Aspi si riduceva del 15% dopo 6 mesi e di un altro 15% dopo un anno.

QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA Con la Naspi entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, con l'Aspi entro 2 mesi

ALCUNE NOTE
  • La nuova indennità è commisurata alla pregressa storia contributiva del lavoratore e subisce una riduzione progressiva del 3% ogni mese a partire dal quarto mese.
  • Con l'interpello 13/2015 il Ministero del Lavoro ha chiarito che la prestazione spetta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari (ricorrendone i requisiti di accesso sopra elencati).
  • E' possibile inoltre cumulare l'indennità con un nuovo lavoro  (ridotta dell'80% del reddito previsto dal nuovo lavoro) nel caso di un rapporto di lavoro che dà reddito inferiore a 4.800 euro annui in caso di lavoro autonomo e di 8.145 euro annui in caso di reddito per lavoro dipendente o assimilati. La prestazione viene invece sospesa quando viene instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato con un reddito minimo superiore al minimo escluso dall'imposizione (vedi sopra).