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Jobs Act: pubblicato il Decreto Legislativo sul Naspi


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo relativo al Naspi (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego). La Naspi sarà operativa dal 01/05/2015. Pubblicate inoltre le norme relative all'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e all'assegno di disoccupazione (ASDI)


NASPI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego)
Decorrenza
A partire dal 01 maggio 2015
DestinatariLavoratori dipendenti che abbiamo perduto involontariamente la propria occupazione (esclusi i lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e dgli operai agricoli)
Requisitia) essere in disoccupazione
b) avere 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione
c) avere 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione
La Naspi è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno  rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Calcolo e misura
E' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. Se la retribuzione mensile nel 2015 sia pari o inferiore a 1.195,00 euro, la Naspi è pari al 75% della retribuzione mensile. Se superiore la Naspi è pari al 75% della retribuzione mensile incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile ed predetto importo. Non può comunque superare 1.300 euro/mese e si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Alla Naspi non si applica il prelievo contributivo di cui all'art.26 Legge 41/1986
DurataE' corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (esclusi periodi già coperti da prestazioni di disoccupazione)
Domande e durata della prestazione
La Naspi si richiede all'INPS per via telematica , entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda
CondizionalitàL'erogazione è condizionata alle iniziative di attivazione lavorativa nonchè ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti e la partecipazione ad altre iniziative di politica attiva
Incentivo all'autoimpreditorialità
E' possibile richiedere la liquidazione anticipata  in un'unica soluzione  dell'importo a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale (vedi art. 8 del Decreto Legislativo n. 22 allegato)


DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata)
Decorrenza
In via sperimentale dal 01/01/2015 al 31/12/2015
DestinatariAi collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione
Requisitia) essere in stato di disoccupazione
b) avere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento
c)avere un mese di contribuzione nell'anno solare della cessazione dal lavoro oppure un rapporto di collaborazione pari almeno a 1 mesee che abbia dato luogo a un reddito pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione
Calcolo e misura
E' rapportata al reddito imponibile relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. E' pari al 75% del reddito stesso nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro. Se superiore si calcola come per il Naspi. Non può comunque superare i 1.300 euro mensili
DurataCorrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che da dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Si riduce del 3% ogni mese a decorrre dal primo giorno del quarto mese di fruizione
Domande e durata della prestazione
La domanda   è presentata all'INPS in via telematica entro il termine di decandenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Spetta a decorrere dell'ottavo giorno sueccessivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda
Condizionalitàa) permanenza dello stato di disoccupazoine
b) regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi Competenti


ASDI (assegno di disoccupazione)
Decorrenza
A partire dal 01/05/2015
DestinatariSostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Naspi che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31/12/2015 e siano privi di occupazione si trovino in una condizione economica di bisogno.
RequisitiNel primo anno gli interventi sono riservati a lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori i età prossima al pensionamento
Calcolo, misura e durata
Erogato mensilmente per una durata massima di 6 mesi ed è pari al 75% dell'ultima indennità Naspi percepita e, comunque, non superiore all'assegno sociale di cui all'art.3 comma n.6 Legge 335/1995



CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
DestinatariIl soggetto in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo
1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai
soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva
nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di
ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che il
soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale
di occupabilita', ai sensi del decreto legislativo di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014 n. 183, in
materia di politiche attive per l'impiego.
A seguito della definizione del profilo personale di
occupabilita', al soggetto e' riconosciuta una somma denominata «dote
individuale di ricollocazione» spendibile presso i soggetti
accreditati.
Cosa prevede
a) il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella
ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita
secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto
accreditato;
b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle
iniziative proposte dal soggetto accreditato;
c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di
ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a
sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato
del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.
Calcolo, misura e durata
L'ammontare della dote individuale e' proporzionato in relazione
al profilo personale di occupabilita' e il soggetto accreditato ha
diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto

Per tutte le altre informazioni vi invitiamo a scaricare il Decreto Legislativo n. 22 del 04/03/2015 allegato