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Aspi e Mini-Aspi, le novita introdotte dall'INPS con la circolare n. 154


Vi informiamo che l'INPS, attraverso la circolare n. 154 del 28/10/2013, ha aggiornato la modulistica per la richiesta delle prestazioni Aspi (modello SR134) e Mini-Aspi (modello SR133).

Il lavoratore interessato da uno stato di disoccupazione involontaria, è tenuto a rilasciare  all'INPS attraverso i canali telematici il suddetto modello oltre alla dichiarazione di immediata disponibilità. Sarà poi l'INPS  a trasmettere la dichiarazione di immediata disponibilità al centro per l'impiego in relazione al domicilio del lavoratore.
Di seguito alcune note sulla presentazione della domanda (fonte sito INPS).

LA DOMANDA

Per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ASpI la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati/intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:

  • a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
  • b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • d) ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  • e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa

Per ulteriori informazioni vi inviatiamo a consultare i seguenti link

indennità di disoccupazione Aspi

indennità di disoccupazione Mini-Aspi

circolare INPS 154 del 28/10/2013

circolare INPS 144 del 08/10/2013

circolare INPS 145 del 09/10/2013