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INPS - Utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni e servizi


Decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Determinazioni presidenziali 30 luglio 2010, n. 75 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e 24 giugno 2011, n. 277 “Istanze e servizi-Presentazione telematica in via esclusiva-decorrenze”.

Nuove modalità di presentazione delle domande di disoccupazione ai lavoratori sospesi e agli apprendisti sospesi e/o licenziati dal 1° aprile 2012. Utilizzo del canale telematico.

Dal 1° aprile 2012, la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi, di disoccupazione ordinaria con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi/avviene esclusivamente in via telematica.

La procedura attualmente in uso, “Elenchi Lavoratori Sospesi”, consente, previa identificazione con codice fiscale e PIN attraverso il percorso www.inps.it – “Servizi on line”-“Per tipologia di utente”, l’acquisizione e la gestione delle dichiarazioni di sospensione da parte degli utenti abilitati all’accesso alla procedura, quali Aziende, consulenti ed Enti bilaterali.


Effettuato l’accesso, i predetti utenti potranno compilare la dichiarazione di sospensione delle attività lavorative e inserire la lista dei lavoratori coinvolti e i periodi di sospensione. Gli Enti bilaterali possono procedere anche all’invio della domanda su richiesta delle aziende.

La lista dei lavoratori interessati costituisce un elenco dal quale la procedura genera in maniera automatica la domanda di disoccupazione per ciascun lavoratore sospeso. Successivamente le domande generate in automatico vengono riversate nel database di gestione delle domande di disoccupazione non agricola (DSWeb).

Le domande, alle quali viene attribuito il numero di protocollo, vengono inviate, con lo stesso flusso telematizzato, alle strutture territoriali di competenza, individuate in base al domicilio dichiarato dal lavoratore.
Quest’ultima fase avverrà solo a seguito della approvazione dei nominativi dei lavoratori da parte dell’Ente bilaterale competente che, per legge, è tenuto ad una integrazione della prestazione nella misura di almeno il 20% della stessa. Detta integrazione potrà essere erogata da parte dell’Ente bilaterale in maniera disgiunta ovvero congiunta rispetto alla quota di prestazione erogata dall’Istituto.

Da ciò ne consegue che:

in caso di pagamento disgiunto della prestazione, le domande possono essere gestite dalle Sedi dopo che l’Ente bilaterale, effettuati gli accertamenti di competenza, abbia erogato la propria quota;

in caso di pagamento congiunto, le domande possono essere gestite dalle Sedi – previa verifica degli accertamenti di competenza degli Enti bilaterali e relativa approvazione degli elenchi dei lavoratori a cui l’Inps erogherà l’intera prestazione, avendo ricevuto il versamento della quota dai medesimi Enti bilaterali.

Per le domande generate per i lavoratori a cui l’Ente bilaterale non abbia approvato il pagamento, la procedura di gestione della liquidazione della indennità (DSWeb) produrrà una lettera di reiezione.

FONTE: INPS