Il precedente accordo di rinnovo risale, infatti, al 19/07/03.
Rispetto ai molti possibili interventi che la nuova regolamentazione sull'orario di lavoro consentiva e affidava alla contrattazione collettiva, poche sono state le modifiche decise in quella occasione.
In particolare è stato deciso di modificare il periodo di riferimento sul quale calcorare l'orario massimo. L'art. 4 del Decreto Legislativo stabilisce, infatti, che ai fini del periodo massimo dell'orario di lavoro settimanale (48 ore) la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore ai quattro mesi che i contrati collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi. L'art. 98 del CCNL/Turismo, come modificato dall'Accordo del 19/07/03, stabilisce al riguardo che "il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del Decreto 08/04/03, n. 66, è stabilito in sei mesi. La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo a dodici mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'oraginizzazione del lavoro".
Il secondo intervento relativo al Decreto Legislativo n. 66/2003 è stato adottato con riferimento al riposo giornaliero fissato dall'art. 7 in almeno 11 ore continuative. L'art. 17 dello stesso Dlgs prevede tuttavia che con riferimento ad alcune situazioni particolari i CCNL possono prevedere una deroga, e l'art. 99 del CCNL/Turismo stabilisce al riguardo che "ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 17 del Decreto 08/04/03, n. 66, in caso di attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra successiva, del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazionata, fermo restando chei due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi".
In calce all'art. 105 del CCNL è stata, infatti, aggiunta una nota a verbale con la quale veniva dichiarato che "le parti convengono di incontrarsi entro il mese di marzo 2004 al fine di verificare il rapporto tra il decreto legislativo 08/04/03, n. 66 in materia di orario di lavoro e le relative normtive previste dal presente contratto".
Neanche con l'Accordo del 27/07/07 ci sono stati molti inteventi, anche se quelli adottati sono comunque rilevati. Il primo è relativo alla definizione dell'orario "normale".
L'art. 3 del Dlgs n. 66/2003 stabilisce che, l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Aggiunge poi che i CCNL di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.
L'ulitmo Accordo del CCNL/Turismo, con la modifica apportata all'art. 104, utilizza la facoltà di "riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative" stabilendo che "in relazione alla peculiarità del settore turistico e alle conseguenti esigenze produttive e organizzative, l'orario di lavoro potrà essere calcolato come media di un periodo di 2 settimane, applicabile per una volta in ciascun trimestre". Questo comporta, limitatamente a 2 settimane in ciascun trimestre, che l'orario "normale" dei lavoratori di un'azienda del settore Turismo, potrà superare in una settimana le 40 ore ed essere inferiore alle 40 ore nella settimana successiva per un numero di ore equivalenti.
Le ore eccedenti le 40 ovviamente non saranno qualificate come straordinarie.
A titolo di compensazione ai lavoratori interessati sarà riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro pari a un'ora per ciascun periodo bisettimanale di effettiva applicazione di tale meccanismo, a incremento del monte ore di permessi.
Lavoro straoridario, con riferimento allo straordinario, è stato abolito il limite delle 2 ore giornaliere, già previsto dal regio decreto n. 692/1923, a sua volta abrogato dal Dlgs n. 66/2003. Conformemente alla nuovo disciplina resta solo il limite annuo, confermato in 260 ore.
Riposo settimanale, è il più rilevante e delicato per le problematiche che solleva l'art. 9 del Dgls n. 66/2003 dopo aver sostanzialmente confermato la disciplina precedente del riposo settimanale, in quanto compatibile con la direttiva comunitaria da cui trae origine il decreto stesso, al comma 2, lettera d) prevede che "i CCNL possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 17, comma 4". L'ultimo rinnovo del CCNL/Turismo utilizza questa facoltà stabilendo deroghe alla periodicità del riposo, come previsto dalla legge, in relaizone ad alcune situazioni e in particolare al fine di:
- favorire l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento all'esigenze che si realizzano in seno alle aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
- rispondere ad esigenze dei lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
In relazione alle suddette ipotesi, il CCNL prevede che il riposo settimanale potrà essere fruito ad intervalli più lunghi di 1 settimana, purchè la durata complessiva di esso ogni 14 giorni o nel diverso periodo che sarà determinato dalla contrattazione integrativa, corrisponda a non meno di 1 giornata per ogni 6 giornate effettivamente lavorate. In via trasnitoria, cioè in attesa degli accordi integrativi, il numero di riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di 1 settimana è pari a 5 o più ampio numero stabilito dalla contattazione integrativa.