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Jobs Act: pubblicato il Decreto Legislativo sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n.23 relativo alle disposizioni in materia di lavoro a tempo intedeterminato a tutele crescenti, in attuazione della Legge n.183 del 10/12/2014
La decorrenza del provvedimento è a partire dal 07/03/2015. Molte le novità introdotte da questo importante provvedimento in materia di licenziamenti, indennizzi economici, reintegro e impugnazione del licenziamento.
In sintesi le principali novità
  • Tutti i nuovi assunti, compresi quelli a tempo indeterminato, sono soggetti alle novità introdotte dal Jobs Act. Per tutti gli altri faranno riferimento le regole precedenti
  • Il contratto a tutele crescenti è un contratto a tempo indeterminato (diverso da quello precedente in merito ai licenziamenti). Nel nuovo contratto infatti sono molto rari i casi di reintegro del posto di lavoro mentre negli altri casì è previsto un indennizzo economico a "tutele crescenti" in base all'anzianità di servizio.
  • In caso di lincenziamento ingiustificato è previsto per il lavoratore solo un indennizzo economico pari a due mensilità dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di 24 buste paga (con un'indennità minima di 4 mesi)
  • E' prevista una conciliazione standard senza passare dal giudice. L'imprenditore offirà al lavoratore un indennizzo che non sarà considerato reddito imponibile ai fini Irpef pari a un mese di stipendio per ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di 18 stipendi. Il versamento sarà da effettuare tramite assegno circolare. Accettando l'assegno circolare il lavoratore si impegna a non fare causa e il rapporto di lavoro si considera concluso
  • In caso di licenziamento collettivo vale quanto sopra descritto. In caso di licenziamento collettivo che riguardi più di 5 persone sono previsti dei criteri per individuare i lavoratori da licenziare. Anche in questo caso è previto un indennizzo e non il reintegro. In pratica è previsto il reintegro solo quando il licenziamento è comunicato a voce e non per forma scritta
  • In caso di licenziamento per motivi disciplinari il reintegro sul luogo di lavoro è garantito solo nel caso in cui sia stata accertata l'insussitenza del fatto materiale contestato.
  • In caso di licenziamento per motivi discriminatori i nuovi assunti hanno diritto al reintegro sul luogo di lavoro e ad un risarcimento (minimo 5 stipendi). Il lavoratore potrà decidere entro un mese dalla sentenza del giudice se tornare al lavoro o essere indennizzato con 15 mensilità
  • Le piccole aziende sono tenute, in caso di licenziamento per ingiustificato motivo, al pagamento di una mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6

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